Partendo da quanto previsto dalla normativa europea (Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) e dal decreto legislativo di recepimento della stessa (D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"), la nota precisa che "I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006"
Tali rifiuti quindi potranno essere gestiti nell'ambito del servizio pubblico e continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.
Per quanto riguarda le quantità da conferire al servizio pubblico, si potrà applicare il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e quindi, in alternativa al formulario di trasporto, si potrà utilizzare un Documento di Trasporto che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale.
La nota infine precisa che resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali.
Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche: emanata nota esplicativa.
5 febbraio2021
di: Sonia Corna
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Nota n. 10249 del 2 febbraio 2021 "Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche".
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