Il sistema sanzionatorio specifico per le violazioni in materia di informazioni al consumatore di alimenti è in vigore da quasi tre anni, e trova la fonte principale, come sappiamo, nel D.Lgs. 231/2017.
Per le imprese operanti nel settore alimentare è di fondamentale importanza conoscere la normativa sulle informazioni che devono, o possono, essere fornite ai consumatori dei loro prodotti immessi in commercio, perché le conseguenze sanzionatorie di eventuali etichette, brochure, pagine web non conformi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 1169/2011 potrebbero essere pesanti sul piano economico (sanzioni pecuniarie) ma addirittura sul piano della responsabilità penale.
l’art. 8 del Reg. UE n.1169/2011 individua come responsabile l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (direttamente, mediante l’indicazione dell’azienda stessa, oppure anche indirettamente mediante un marchio o indicazione di fantasia che sia ricollegabile al responsabile) o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione.
Informazioni al consumatore irregolari tra sanzioni di natura amministrativa, responsabilità penale, diffida.
9 marzo2021
di: Avvocato Giovanna Soravia
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