La sentenza depositata il 24 maggio 2021 della IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 20416 ha affrontato, forse tra le prime, il tema della responsabilità per omesso aggiornamento del DVR in relazione al contagio da Covid.19 e al delitto di epidemia colposa.
In questo contesto il pubblico ministero aveva contestato al datore di lavoro di una casa di cura il reato di epidemia colposa, ossia quel reato che consiste nel fatto di cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
L’accusa era quella di non aver aggiornato il DVR con riferimento al sopravvenuto pericolo di esposizione biologica al virus Sars-Cov-2. Omissione dalla quale sarebbe avvenuto il contagio all’interno della struttura sanitaria.
Annullato dal Tribunale della Libertà il provvedimento di sequestro, la Pubblica Accusa ha presentato ricorso per Cassazione, affermando la correttezza della sua interpretazione di legge che sarebbe anche avvalorata da un precedente giurisprudenziale.
La peculiarità dell’accusa sta nel fatto che si ipotizzava il reato nella forma omissiva poiché si contestava al direttore della casa di cura di non aver aggiornato il DVR, valutato il rischio di contagio da Sars.Cov.2 e dunque impedito la diffusione dei germi patogeni all’interno della struttura.