Brexit ed export verso la Gran Bretagna: nota del Ministero della Salute

Brexit ed export verso la Gran Bretagna: nota del Ministero della Salute

di: Giovanna Soravia
Ad integrazione delle comunicazioni precedentemente inviate, il Ministero della Salute in data 31 dicembre scorso ha emanato una nota informativa circa le modalità da tenere per l’attività di esportazione di prodotti alimentari verso la Gran Bretagna, in base all’accordo sugli scambi e la cooperazione raggiunto il 24 dicembre tra Unione europea e Regno Unito. Tale accordo di libero scambio, comunque, non prescinde dalla necessità di rispettare reciprocamente le formalità doganali e le conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Le nuove indicazioni prevedono:
Numero di notifica univoco UNN
A partire dal 1° gennaio 2021 e fino a luglio dello stesso anno, il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB (casella I.6) si applicherà solo per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures). Ciò significa che le altre merci, POAO non soggette a misure di salvaguardia (alimenti composti inclusi), sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, piante e prodotti vegetali, non avranno bisogno di alcun codice UNN.

Triangolazioni commerciali (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi)
Le autorità britanniche hanno dichiarato che non saranno richiesti certificati ufficiali rilasciati dagli Stati membri (almeno, non prima del 1° aprile 2021) per i prodotti introdotti in GB dall’UE che saranno lavorati e successivamente esportati di nuovo verso l’UE o altro Paese Terzo. È responsabilità degli esportatori dell'UE mantenere i contatti con gli importatori britannici, al fine di facilitare il reperimento di informazioni utili ai veterinari ufficiali britannici che dovranno completare i certificati di esportazione dal Regno Unito all'UE (o ad altri Paesi Terzi). I funzionari del Regno Unito valuteranno puntualmente (case by case) se richiedere attestazioni commerciali, o altre prove commerciali, o nulla, a seconda del livello di conoscenza che possono avere sul fornitore dell'UE. Di conseguenza, l’accertamento dei requisiti sanitari di origine dei prodotti destinati alla suddetta triangolazione sarà un processo gestito direttamente tra gli OSA e le autorità competenti dell'UE non dovranno essere coinvolte.