Entro il 31 maggio la Comunicazione al Comune, da parte delle Aziende, sui rifiuti urbani (ex speciali, assimilati), per la TARI 2022. Nota esplicativa del MITE

Entro il 31 maggio la Comunicazione al Comune, da parte delle Aziende, sui rifiuti urbani (ex speciali, assimilati), per la TARI 2022. Nota esplicativa del MITE

di: Simona Galante

Con la Nota congiunta del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Finanze, del 12 aprile 2021, la 37259, sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI, a seguito delle modifiche prodotte dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 che è intervenuto sulla Parte IV del TUA, per adeguarla alla normativa comunitaria (Direttiva 2018/851/UE).

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2020 era previsto uno sconto sulla TARI, ossia la tassa applicata per la gestione dei rifiuti da parte dell'Ente pubblico, per coloro che avessero portato a recupero i rifiuti assimilati (definizione non più vigente dopo l’intervento del D.Lgs 116/2020). Il meccanismo di calcolo era basato, più che sulla quantità di rifiuti effettivamente recuperati, sulla superficie tassabile che corrispondeva a quella dell’intera Impresa.

Dopo le modifiche, soltanto quelle parti dello stabilimento nel quale si svolgono le attività di cui all’allegato L-quinquies possono essere oggetto di tassazione.


In particolare, la nota precisa che:
– i locali dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono esclusi da computo della TARI e della Tariffa corrispettiva, sia in riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
– i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse

A tal fine è previsto (con Decreto 41 2020 – decreto ristori) che entro il 31 maggio 202, l’azienda debba comunicare al Comune la superficie nella quale si svolgono le attività dell’allegato L-quinquies, e debba inviare una comunicazione all’Ente pubblico che riporti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ivi prodotti.

Il privato che sceglie di avviare a recupero una parte dei propri rifiuti urbani ha diritto ad uno sconto sulla parte variabile dell’imposta “in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti e recuperati” risultanti dalla dichiarazione di avvenuto recupero rilasciata dal destinatario (DAR) ed approvata dal destinatario finale.
La nota specifica che la riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo.

                                                                                                                                  La scelta del gestore pubblico è vincolante per i successivi 5 anni, mentre quello rpivato si può cambiare in qualsiasi momento.

Si rimanda all'approfondimento dell'avvocato Daniele Zaniolo