Con la Nota congiunta del MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Finanze, del 12 aprile 2021, la 37259, sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI, a seguito delle modifiche prodotte dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 che è intervenuto sulla Parte IV del TUA, per adeguarla alla normativa comunitaria (Direttiva 2018/851/UE).
Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2020 era previsto uno sconto sulla TARI, ossia la tassa applicata per la gestione dei rifiuti da parte dell'Ente pubblico, per coloro che avessero portato a recupero i rifiuti assimilati (definizione non più vigente dopo l’intervento del D.Lgs 116/2020). Il meccanismo di calcolo era basato, più che sulla quantità di rifiuti effettivamente recuperati, sulla superficie tassabile che corrispondeva a quella dell’intera Impresa.
Dopo le modifiche, soltanto quelle parti dello stabilimento nel quale si svolgono le attività di cui all’allegato L-quinquies possono essere oggetto di tassazione.
In particolare, la nota precisa che:
– i locali dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono esclusi da computo della TARI e della Tariffa corrispettiva, sia in riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
– i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
A tal fine è previsto (con Decreto 41 2020 – decreto ristori) che entro il 31 maggio 202, l’azienda debba comunicare al Comune la superficie nella quale si svolgono le attività dell’allegato L-quinquies, e debba inviare una comunicazione all’Ente pubblico che riporti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ivi prodotti.
Il privato che sceglie di avviare a recupero una parte dei propri rifiuti urbani ha diritto ad uno sconto sulla parte variabile dell’imposta “in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti e recuperati” risultanti dalla dichiarazione di avvenuto recupero rilasciata dal destinatario (DAR) ed approvata dal destinatario finale.
La nota specifica che la riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo.
La scelta del gestore pubblico è vincolante per i successivi 5 anni, mentre quello rpivato si può cambiare in qualsiasi momento.
Si rimanda all'approfondimento dell'avvocato Daniele Zaniolo