di: Giovanna Soravia
La Corte di Giustizia dell’UE, Quarta Sezione, si è pronunciata nella causa C 783/19 sul rinvio pregiudiziale promosso dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona), nell’ambito del procedimento che vedeva contrapposti il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e la GB.
La GB utilizza il segno CHAMPANILLO nelle sue pubblicità, raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. Il termine champanillo, però, che in lingua spagnola significa «piccolo champagne», e il Comitè ha quindi avviato la causa ritenendo violata la denominazione d’origine protetta (DOP) «Champagne».
Nella sentenza del 9 settembre scorso, che merita un approfondimento, la Corte ha risolto quattro questioni pregiudiziali, concludendo che la protezione delle denominazioni di origine protetta accordata dall’art.103 vale verso condotte relative sia ai prodotti che ai servizi e che l’«evocazione» richiamata non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale.
La GB utilizza il segno CHAMPANILLO nelle sue pubblicità, raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. Il termine champanillo, però, che in lingua spagnola significa «piccolo champagne», e il Comitè ha quindi avviato la causa ritenendo violata la denominazione d’origine protetta (DOP) «Champagne».
Nella sentenza del 9 settembre scorso, che merita un approfondimento, la Corte ha risolto quattro questioni pregiudiziali, concludendo che la protezione delle denominazioni di origine protetta accordata dall’art.103 vale verso condotte relative sia ai prodotti che ai servizi e che l’«evocazione» richiamata non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale.