Il provvedimento legislativo era atteso, al fine di concretizzare con idonei strumenti la lotta alla concorrenza sleale in ambito agroalimentare.
L’oggetto e l’ambito di applicazione della disciplina, che entrerà in vigore dal 15 dicembre 2021, è chiaramente esplicato nell’art.1: “1.Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. 3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E’nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto”.
Il Decreto individua poi le pratiche commerciali vietate (agli artt. 4 e 5) e le pratiche considerate “buone” (art.6).
L’Autorità nazionale di contrasto designata per l'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative, è l’ICQRF.
Le sanzioni amministrative di natura pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato) sono indicate all’art.10, e vengono determinate in percentuale sul fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.