Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Istituito registro presso l'Albo nazionale gestori ambientali.

Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Istituito registro presso l'Albo nazionale gestori ambientali.

di: Sonia Corna
Sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali è stata pubblicata la Deliberazione 3 giugno 2021, n. 4 recante "Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120."

Al registro, istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d'iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
L'art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati in un elenco che si riporta qui di seguito.

  
02 01 10 Rifiuti metallici
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
15 01 04 Imballaggi metallici
16 01 17 Metalli ferrosi
16 01 18 Metalli non ferrosi
17 04 05 Ferro e acciaio
17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 06 Stagno
17 04 07 Metalli misti
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02 Metalli ferrosi
19 12 03 Metalli non ferrosi



La deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021.