di: Sonia Corna
Sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali è stata pubblicata la Deliberazione 3 giugno 2021, n. 4 recante "Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120."
Al registro, istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Al registro, istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.
La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d'iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
L'art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati in un elenco che si riporta qui di seguito.
La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d'iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
L'art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati in un elenco che si riporta qui di seguito.
02 01 10 | Rifiuti metallici |
12 01 01 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi |
12 01 03 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
12 01 04 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi |
12 01 21 | Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
12 01 99 | Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998) |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
16 01 17 | Metalli ferrosi |
16 01 18 | Metalli non ferrosi |
17 04 05 | Ferro e acciaio |
17 04 01 | Rame, Bronzo e Ottone |
17 04 02 | Alluminio |
17 04 03 | Piombo |
17 04 04 | Zinco |
17 04 06 | Stagno |
17 04 07 | Metalli misti |
17 04 11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
19 10 01 | Rifiuti di ferro e acciaio |
19 10 02 | Rifiuti di metalli non ferrosi |
19 12 02 | Metalli ferrosi |
19 12 03 | Metalli non ferrosi |
La deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021.