Infortuni, responsabilità 231 ad ampio raggio

Infortuni, responsabilità 231 ad ampio raggio

di: Vincenzo Morena
In materia di sicurezza sul lavoro, scatta la responsabilità ex D.Lgs. n.231/2001 (la responsabilità amministrativa dell'ente) anche se il risparmio derivante dal mancato rispetto della norma prevenzionistica comporta per l’impresa un vantaggio di pochi euro. È tale il punto base sul quale si fonda la sentenza n. 2848/2021.

Questa volta a finire sotto i riflettori della Cassazione, sez. IV pen, è l’infortunio di un operaio con una macchina pellettatrice: da quanto accertato è emerso che il lavoratore, intento in operazioni di pulitura, dopo aver aperto il coperchio della macchina, infilava una mano mentre la pala rotante era ancora in moto per inerzia, subendo, così, gravi lesioni all’arto.

L’azienda è stata ritenuta responsabile per non aver previsto opportuni presidi antinfortunistici, e per non aver adottato un modello organizzativo che avrebbe impedito l'accesso all'interno del macchinario con gli organi in movimento. Gli Ermellini hanno, quindi, “bocciato” la tesi difensiva dell’azienda (secondo cui la «responsabilità dell'ente sarebbe stata fondata su un risparmio "bagatellare", fornendo così i Giudici di merito un'interpretazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 del tutto scollegata dalle esigenze di garanzia sottese al Decreto stesso»), ritenendo che il delitto sarebbe stato commesso nell’interesse dell’ente, poiché la condotta omissiva del datore di lavoro (da cui è derivato causalmente l’infortunio) ha consentito un risparmio di risorse economiche per la società, non essendo stato acquistato un macchinario nuovo (e sicuro). Tutto ciò, indipendentemente dal costo richiesto (per l’acquisto di un nuovo o) la messa a norma del macchinario.