di: Sonia Corna
Con il Decreto 28 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 31 marzo 2021, n. 78, il Ministero della Salute ha introdotto delle modificazioni all'allegato XI del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, riguardante i criteri per fornire le informazioni relative ai preparati pericolosi.
In particolare vengono individuate due date per la trasmissione delle informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; tale trasmissione avverrà a decorrere:
- dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale
- dal 1° gennaio 2024, per le miscele per uso industriale.
In particolare vengono individuate due date per la trasmissione delle informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; tale trasmissione avverrà a decorrere:
- dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale
- dal 1° gennaio 2024, per le miscele per uso industriale.
Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) al CNSC-ISS, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità.
Il decreto prevede le procedure da seguire per coloro che hanno presentato informazioni prima delle date sopra indicate e che non sono conformi all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Oltre alla parte A dell'allegato XI del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, relativa alle Disposizioni generali, il Decreto introduce modifiche anche alla parte D, che viene suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Sezione A - Criteri di qualità e riservatezza dei Centri antiveleni
• Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico di emergenza
• Sezione C - Elenco dei centri antiveleni
Il decreto prevede le procedure da seguire per coloro che hanno presentato informazioni prima delle date sopra indicate e che non sono conformi all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Oltre alla parte A dell'allegato XI del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, relativa alle Disposizioni generali, il Decreto introduce modifiche anche alla parte D, che viene suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Sezione A - Criteri di qualità e riservatezza dei Centri antiveleni
• Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico di emergenza
• Sezione C - Elenco dei centri antiveleni