di: Avvocato Giovanna Soravia
In virtù di quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, è vietato soltanto l’utilizzo, nella presentazione di un prodotto alimentare, di una denominazione registrata (protetta), oppure si deve ritenere vietata anche la sola riproduzione dell’aspetto caratteristico o della forma di tale prodotto alimentare, sebbene non accompagnata dall’uso della denominazione protetta, idonea ad indurre il consumatore in errore circa la vera origine di quel prodotto?
Nella causa C-490/19 la Corte di Giustizia dell’UE, Sezione Quinta, si è pronunciata su questo dubbio con sentenza del 17 dicembre 2020.