INAIL nella suddetta istruzione operativa specifica due punti fondamentali:
il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all'occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l'ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.
il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchè fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato.
Pertanto, gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid-19 hanno comunque diritto all’infortunio sul lavoro, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell'evento infortunistico all'occasione di lavoro, così come precisato nella circolare n. 13/2020.
Riteniamo utile segnalarvi il webinar “Gestione COVID” in azienda 2.0: Protocolli, valutazione del rischio , obbligo vaccinale