È confermata l’accresciuta esigenza di tutela della sicurezza alimentare nei confronti di alcune merci provenienti, in particolare, da Sri Lanka, Etiopia, India, Stati Uniti, Turchia, Sudan, Malaysia, Uganda.
I Considerando evidenziano l’urgenza di intervenire sull’assetto normativo, in particolare:
23. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce prescrizioni relative al modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di partite degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione.
24. Nell’ottica di allineare i certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) per le diverse categorie di merci e garantire la coerenza con le nuove prescrizioni in materia di certificazione nei certificati ufficiali, è opportuno modificare il modello di certificato ufficiale e le note sulla compilazione di tale certificato figuranti nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
25. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I, II, II bis e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
26. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Il regolamento, importante in materia di sicurezza alimentare, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.