Addio all’Attestazione di Avvenuto Smaltimento.
Cronaca di una rivoluzione mancata e di un nuovo enigma normativo.

Addio all’Attestazione di Avvenuto Smaltimento. Cronaca di una rivoluzione mancata e di un nuovo enigma normativo.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

In materia di gestione dei rifiuti vige il severo principio della responsabilità condivisa che, in altre parole, significa che tutti coloro che partecipano alla gestione sono responsabili per ogni fase, sia antecedente che successiva alla propria. La responsabilità cessa con il conferimento ad un servizio pubblico oppure con la ricezione della copia del formulario sottoscritta dal destinatario (un tempo era la “quarta copia”; oggi non più).

Dal settembre 2020, con il Decreto 116, è però entrata in vigore una nuova regola che, in sostanza, esenta il produttore dei rifiuti da responsabilità solo quando riceve prova dell’avvenuto smaltimento dei suoi rifiuti (DAS Dichiarazione di avvenuto smaltimento). Principio per certi versi rivoluzionario che impone una maggiore attenzione sulla sorte dei residui di produzione.

Con la legge 108, di conversione del D.L. 77, il legislatore inverte “ad U” la rotta presa nel settembre antecedente. In pieno fervore restauratore, dunque, la dichiarazione di avvenuto smaltimento è abolita, senza “se” e senza “ma”: nessuna attestazione è più dovuta per il corretto smaltimento o per l’avvio allo smaltimento (o al recupero), almeno fino a quando entrerà in vigore il RENTRI.

Nel frattempo, nel mondo delle imprese, molte energie sono state spese per adeguare i sistemi gestionali, formare e informare personale, cercare di capire il significato di quelle leggi.

Ma, d’altro canto, c’eravamo già passati con il SISTRI...