Validità del certificato di approvazione del cd. barrato rosa – chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibile

Validità del certificato di approvazione del cd. barrato rosa – chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibile

di: Simona Galante

Come è noto, ai sensi del capitolo 9.1.3.4 dell'ADR "il certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.
Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido".

Il 5 luglio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibile, ha emanato un nota di chiarimento riguardo la validità di "barrato rosa" , di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), specificando che, solo sul suolo nazionale, ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e succ. mod. ed int. "2., tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)….".

Vi invitiamo a leggere il testo integrale della nota.