Il 6 aprile 2021, sono stati sottoscritti due nuovi protocolli per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro: il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro" ed il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
Il primo Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione.
Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail.
I costi per la realizzazione sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.I costi per la realizzazione sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.
Il secondo protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Viene confermato che il lavoro agile è un utile strumento di prevenzione, insieme al ricorso agli ammortizzatori sociali o alle ferie, come alternativa al lavoro in presenza.
Viene stabilito che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
E’ sospesa ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, con alcune deroghe (sono consentiti solo alcuni esami di qualifica in presenza).
Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessità e urgenza; se è impossibile il collegamento a distanza.
Per approfondire vi rimandiamo al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute.