Esecuzione dei controlli ufficiali e periodo di applicazione delle misure temporanee: modifiche al Reg. di esecuz. (UE) n.466/2020

Esecuzione dei controlli ufficiali e periodo di applicazione delle misure temporanee: modifiche al Reg. di esecuz. (UE) n.466/2020

di: Giovanna Soravia

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 28.1.2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee.

Si legge al Considerando 5): “Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni, che probabilmente continueranno nei prossimi mesi, e facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19, la possibilità di affidare l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a persone fisiche specificamente autorizzate, precedentemente prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 fino al 1o agosto 2020, dovrebbe essere reintrodotta, e il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1° luglio 2021”.

La durata delle misure temporanee previste dal Reg. di esecuz. (UE) n. 466/2020 non è sufficiente, stante la perdurante situazione di emergenza e le relative difficoltà operative, e necessita di proroga.

Pertanto, il nuovo Regolamento, che sarà applicabile dal 2 febbraio 2021, ha stabilito che: “In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell'autorità competente per l'esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da esse effettuati." e che “all'articolo 6, secondo comma, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021».