Classificazione del rifiuto secondo il DM 47/2021: la relazione tecnica e il giudizio di classificazione

Classificazione del rifiuto secondo il DM 47/2021: la relazione tecnica e il giudizio di classificazione

di: Avvocato Daniele Zaniolo

La Guida per la classificazione dei rifiuti approvata con il DM 47 del 9 agosto 2021 contiene importanti novità destinate, in futuro, a condizionare l’attività di classificazione dei reati.

La nuova Guida impone la redazione di due documenti, la “Relazione Tecnica” (RT) e il “Giudizio di Classificazione” (GdC) che costituiscono l’adempimento diligente del dovere normativo.

Il documento del giudizio di classificazione deve essere redatto da un “professionista abilitato”. Purtroppo, la norma ministeriale non specifica di quale abilitazione si tratti e neppure è intuitivo comprendere a quale figura professionale si faccia riferimento.
Non vi sono dubbi che tutta la parte analitica debba essere di pertinenza di chimici abilitati, ai quali sono riservate le attività di campionamento e di analisi.
Ma è riservato loro anche il “giudizio di classificazione”?
Qualche incertezza nel testo del decreto ministeriale non consente di comprendere con chiarezza su chi grava questo dovere e come lo stesso debba essere assolto.