Alla Corte era chiesto di dare interpretazione dell’art. 31, par. 3, secondo comma, e dell’art. 33, par. 2, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1169/2011 in relazione alla etichettatura nutrizionale figurante sulla parte anteriore di una confezione di muesli croccante con cioccolato e biscotti) prodotta dalla “Dr. Oetker”.
La Corte federale di giustizia tedesca aveva infatti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’espressione “per 100 g” di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com’è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 grammi dell’alimento dopo la preparazione».
Con la sentenza dello scorso 11 novembre, rilevando che gli alimenti che possono essere preparati con modalità diverse devono restare esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 33, par. 2, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1169/2011, la Corte ne conclude che l’art. 31, par. 3, secondo comma, del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.