Il DM 2 settembre 2021 “Decreto GSA” o 
“Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio”

Il DM 2 settembre 2021 “Decreto GSA” o “Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio”

di: Emanuele Lischetti

Sulla G.U.R.I. - Serie generale - n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Questo nuovo Decreto è conosciuto tra gli addetti ai lavori anche con il nome di “Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio” o “Decreto GSA”.

Il “Decreto GSA” che si aggiunge al, Decreto Controlli, di recente pubblicazione, dopo la sua entrata in vigore, andrà a sostituire una parte dell’attuale D.M. 10 Marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il “Decreto GSA” è stato sviluppato ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Decreto stabilisce che la gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale.

Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

  • presenza di almeno 10 lavoratori
  • presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori + ospiti + pubblico + ecc.)
  • presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F.

Il Decreto va finalmente a colmare il vuoto relativo al periodo entro il quale va previsto l’aggiornamento formativo di addetti e/o datore di lavoro, che sarà ogni cinque anni. I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III. Per la parte teorica sarà possibile usare le nuove tecnologie di formazione a distanza e di tipo sincrono. Per le attività formative saranno individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. Infine il decreto ridefinisce le regole anche relativamente alle qualifiche ed alla formazione dei formatori (Allegato V).