Un operario travolto e ucciso da un macchinario rimessosi in moto improvvisamente, mentre l’operaio cercava di liberarlo dal materiale che lo aveva fatto inceppare.
Accusato di aver costruito l’accesso abusivo che rendeva possibile tale manovra, il DL viene assolto in primo grado, ma condannato in appello perché, secondo il giudice di secondo grado, aveva omesso di vigilare in ordine alla realizzazione dell’accesso abusivo e all'utilizzo dello stesso.
Gli ermellini (sentenza 36778 del 21 dicembre 2020) lo assolvono asserendo che anche l’omesso controllo, quindi, deve essere provato in concreto, attraverso accertamenti di carattere istruttorio che non possono limitarsi a deduzioni derivanti dalla persistente esistenza di irregolarità.
Scrive l’avvocato Zaniolo: “La Corte di Cassazione ha finalmente fatto corretta applicazione dei principi di diritto (e di civiltà) che regolano il nostro processo penale. Ha ricordato che la responsabilità penale deve essere correlata a comportamenti, cioè azioni od omissioni, che denotano un disvalore sociale e non deve essere dichiarata frettolosamente sulla scorta di affermazioni apodittiche, di mero principio e senza approfondimenti sull’effettiva modalità di organizzazione aziendale.”
La Corte di Cassazione ricorda che è necessaria la prova anche per l’omesso controllo da parte del datore di lavoro, non essendo sufficiente la deduzione implicita da altre circostanze.
4 febbraio2021
di: Avvocato Daniele Zanilo
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