Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato

di: Maria Alessandra Nania

Con la pubblicazione del Regolamento 2017/542 (Allegato VIII del CLP) si è realizzata l’armonizzazione della modalità di trasmissione delle informazioni in caso di emergenza sanitaria per le miscele pericolose immesse sul mercato comunitario. Parliamo delle notifiche delle informazioni ai vari centri antiveleni (PCN), da sempre gestita in maniera autonoma dai singoli Stati.
Il regolamento avrebbe dovuto essere applicato obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2020, ma con la pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 2020/1677 la decorrenza è stata rimandata, anche a causa della pandemia, al 1° gennaio 2021.

A chiarimento delle modalità da seguire in Italia per l’applicazione dell’allegato VIII del regolamento CLP, il 31 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto del 28 dicembre 2020  recante “Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato”.

Come l’Italia, ogni Stato Membro potrà decidere se ricevere le informazioni dell’allegato VIII attraverso il potale dell’ECHA, le lingue con le quali riceverle, se far pagare o meno una tassa per la notifica e le modalità di convalida della ricezione della notifica.