Dal 5 gennaio in vigore il regolamento (UE) n. 2020/2096, che aggiorna numerose voci dell’Allegato XVII del Regolamento Reach

Dal 5 gennaio in vigore il regolamento (UE) n. 2020/2096, che aggiorna numerose voci dell’Allegato XVII del Regolamento Reach

di: Simona Galante

Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 2020/2096, lo scorso 15 dicembre, la Commissione europea ha aggiornato numerose voci dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Reach”).

All’articolo 2 del regolamento è stabilito l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021.


Nel dettaglio, il provvedimento è intervenuto modificando le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Tra le novità, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.