Il 1° gennaio 2021 è scattata la prima fase del Regolamento n. 542/2017 che ha introdotto nel CLP il nuovo allegato VIII intitolato “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione”.
L’Art 45 del regolamento CLP prevede che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose sono obbligati a fornire informazioni agli organismi nazionali competenti per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria; gli organismi nazionali competenti, detti anche appointed bodies (in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità) a loro volta mettono queste informazioni a disposizione dei centri antiveleni.
Il sistema di notifica nel formato introdotto dall'allegato VIII del regolamento CLP (che chiameremo quindi Poison Center Notification Format (PCN Format o Notifica PCN) mira a definire i requisiti armonizzati per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dei centri antiveleni;
Per far fronte all’annoso problema della identificazione corretta ed univoca della miscela viene introdotto l’identificativo unico della miscela con un codice alfanumerico (UFI).
Soggetti interessati
Importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele classificate pericolose per la salute o per pericoli fisici.
Decorrenza della Notifica PCN
I soggetti di cui sopra si conformano al formato di notifica previsto dall’allegato VIII CLP secondo le seguenti scadenze:
- per l'uso da parte del consumatore: dal 1° gennaio 2021;
- per uso professionale: dal 1° gennaio 2021;
- per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica: dal 1° gennaio 2024.