Organismi di controllo nel settore biologico e competenza giurisdizionale

Organismi di controllo nel settore biologico e competenza giurisdizionale

di: Giovanna Soravia
Riportiamo l’interessante sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n.8118 pubblicata lo scorso 6 dicembre ad esito dell’impugnazione avviata dal Lanzolla (titolare della ditta omonima, operante nel settore dell’agricoltura biologica) per la riforma della sentenza del TAR Puglia (Sezione Terza) che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per l’annullamento degli atti adottati dall’organismo di certificazione Bios Srl e per l’annullamento del lodo arbitrale del 12 agosto 2020, con il quale il Comitato Gestione Ricorsi della Bios s.r.l., ha confermato i citati provvedimenti di soppressione ed esclusione da ultimo adottati il 25 maggio 2020.

Sostanzialmente, è stata rimessa all’attenzione del Consiglio di Stato la questione relativa alla natura autoritativa o meno degli atti emanati dall’organismo di controllo nel settore biologico che comminano all’operatore agricolo l’esclusione dal relativo sistema e la soppressione dei riferimenti all’agricoltura biologica.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, richiamando la sentenza 28 gennaio 2021, n. 1914, con la quale le Sezioni Unite avevano chiarito che: “In effetti del citato D. Lgs. n. 20 del 2018, art. 3, comma 2, prevede che “Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lettera b) del regolamento” per tale dovendo intendersi, per effetto dell'art. 2, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007, “ad uno o più degli organismi di controllo che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1”. Ritiene tuttavia la Corte che non possa offrirsi una lettura del succitato termine “delega” se non nell’ambito del sistema complessivamente delineato che, non diversamente da quanto nella normativa sovranazionale previgente quale interpretata dalla corte di Giustizia, presuppone in realtà l’esercizio di un potere di autorizzazione dell’autorità pubblica di vigilanza subordinato al rispetto della sussistenza di requisiti tassativi previsti dalla legge in capo agli organismi di controllo, di modo che risulti garantita l’obiettività ed assicurata l’efficienza dei controlli effettuati dagli organismi privati, che segnatamente nell’ambito dell’attività di certificazione, legata a parametri tecnici, operano secondo il diritto privato in adempimento di obbligazioni aventi fonte contrattuale con il produttore biologico, che si assoggetta alla relativa certificazione di conformità”. Precisa, infine, la Corte: “Dovendo infatti, farsi riferimento, ai fini della decisione sulla giurisdizione, al c.d. petitum sostanziale, la domanda va correlata alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato, di diritto soggettivo, dovendo escludersi che l’organismo autorizzato assuma la veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm., ovvero eserciti, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche. Come già affermato da questa Corte con la citata Cass. SU ord. n. 9678/19, le certificazioni si configurano, infatti, come “strumenti di circolazione di “informazioni" destinate in particolare ai consumatori, quali attestazioni di conformità del prodotto agli standards di legge e di “garanzia” dell’affidabilità al riguardo dell’impresa e dei suoi prodotti”. Ciò risponde all’esigenza, esplicitata nel considerando 22 del citato Reg. (CE) n. 834/07, che afferma che “È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero pertanto essere strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive”.

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza appellata che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.