Dal 1° gennaio decorre l’obbligo di applicazione il regolamento n. 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e che abroga il precedente regolamento n. 2015/830.
Fatto salvo l’obbligo di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31 (9) del REACH, le SDS conformi al Regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio).
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal nuovo regolamento:
- Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) (in conformità all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008) e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito nella sottosezione 1.1.
- Si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione (fattori M) e le stime della tossicità acuta (STA), stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovranno essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.
- Vengono introdotte nella SDS le prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini).
- Il nuovo regolamento prevede un abbassamento dei limiti di concentrazione affinché una sostanza debba essere elencata in sezione 3.2 per le miscele, in particolare per i sensibilizzanti delle vie respiratorie e per la pelle di categoria 1 A e per la tossicità in caso di aspirazione (H304) e sono state anche modificate le concentrazioni delle sostanze da riportare in sezione 3.2 per le miscele non classificate pericolose secondo il regolamento CLP.
- Sono state specificate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9 specificando come descrivere le varie proprietà, a differenza di quanto previsto nel Regolamento n. 2015/830.
- Sono state integrate, poi, nelle sezioni 9 e 14 della SDS le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
- Sono state ridefinite alcune sottosezioni, ad esempio la Sezione 11, dove la sottosezione 11.1 ha cambiato nome ed è stata introdotta la nuova sottosezione 11.2 Informazione su altri pericoli (tra cui le proprietà di interferenza con il sistema endocrino). Anche in sezione 12 è stata inserita la 12.6 relativa alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
Si rimanda all'approfondimento di Franca Fardini