di: Giovanna Soravia
La società Berebene Srl aveva depositato domanda di registrazione di un marchio (gallo colorato) nel 2017, pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2017/184.
Il Consorzio vino Chianti Classico aveva però prontamente presentato opposizione, sostenendo e documentando la notorietà del marchio anteriore, ottenendo l’accoglimento nel 2019.
Successivamente, la Berebene Srl aveva presentato ricorso avanti l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ma il ricorso era stato respinto confermando la decisione di opposizione, avendo la Commissione di ricorso rilevato che la notorietà del marchio anteriore era un fatto pacifico tra le parti.
Il Tribunale dell’UE, Sez. decima, ha pronunciato la recentissima sentenza del 14 aprile 2021 nella causa T 201/20 promossa dalla Berebene Srl, trattando i seguenti punti:
identità o somiglianza dei segni in conflitto, nesso tra i marchi in conflitto, esistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e condannando la società italiana alle spese.
Il Consorzio vino Chianti Classico aveva però prontamente presentato opposizione, sostenendo e documentando la notorietà del marchio anteriore, ottenendo l’accoglimento nel 2019.
Successivamente, la Berebene Srl aveva presentato ricorso avanti l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ma il ricorso era stato respinto confermando la decisione di opposizione, avendo la Commissione di ricorso rilevato che la notorietà del marchio anteriore era un fatto pacifico tra le parti.
Il Tribunale dell’UE, Sez. decima, ha pronunciato la recentissima sentenza del 14 aprile 2021 nella causa T 201/20 promossa dalla Berebene Srl, trattando i seguenti punti:
identità o somiglianza dei segni in conflitto, nesso tra i marchi in conflitto, esistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e condannando la società italiana alle spese.