di: Paola Chimienti
Il Decreto Legislativo n.102 del 30 luglio 2020 ha introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. n.152/2006. Il nuovo comma indica che le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
Per maggiori informazioni si rimanda alla scadenza e all'approfondimento Emissioni in atmosfera di impianti in cui sono utilizzate sostanze SVHC, CMR e relative miscele classificate del Dott. Filippo Bonfatti.
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.
Per maggiori informazioni si rimanda alla scadenza e all'approfondimento Emissioni in atmosfera di impianti in cui sono utilizzate sostanze SVHC, CMR e relative miscele classificate del Dott. Filippo Bonfatti.