Le bevande vegetali bio a base di riso e di soia possono contenere la polvere di alga marina corallina (Lithothamnium calcareum ) ai fini del loro arricchimento in calcio? Se sì, quali diciture sono ammesse in etichetta?
La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea dello scorso 29 aprile, nella causa C-815/19 , di cui avevamo già dato notizia, ha risolto un’importante questione relativa all’interpretazione del diritto dell’unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, rappresentato in primis dal Reg. n.834/2007 e dal Reg. UE n.889/2008.
Il contrasto vede protagonisti la Natumi GmbH e il Land della Nord Vestfalia che ha avviato contro di essa un procedimento amministrativo per violazione delle norme sulla produzione biologica, per la sua bevanda “Soja-Drink-Calcium” che viene integrata con polvere estratta dall’alga rossa corallina denominata Lithothamnium calcareum, macinata ed essicata, e che presenta sulle proprie etichette le diciture “bio”, “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio” e “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium”.
La Corte di Giustizia dell’UE ricorda l’art.27 e l’Allegato VIII del Reg. n.889/2008 pur contemplando il carbonato di calcio (E170) nell’elenco degli additivi ammessi, precisano tuttavia che ne viene “escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti”.
Tale divieto non può essere nemmeno superato, precisa la Corte, sostenendo che il calcio sarebbe aggiunto non dal minerale ma dall’alga, che è un ingrediente biologico di origine agricola naturalmente ricco di calcio.
Dalle riportate considerazioni, la Corte ha dunque conseguito che è vietato l’uso del calcio nella preparazione/trasformazione di alimenti di agricoltura biologica, quindi anche nelle bevande di riso e soia bio prodotte dalla Natumi, per arricchirli in calcio.