Etichettatura bevande spiritose: nuova definizione di “allusione”

Etichettatura bevande spiritose: nuova definizione di “allusione”

di: Giovanna Soravia
Ancora novità in tema di bevande spiritose: nella Gazzetta Ufficiale dell’UE dello scorso 13 settembre è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 che modifica il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione.

Il nuovo punto 3, dell’art.3 del Reg. n.2019/787 recita:

«3) “allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione ed etichettatura di quanto segue:
a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I, o
c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis;»;

Il nuovo Regolamento si applica retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021.