Scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento

Scambi intra-UE e importazioni di carni di rettili di allevamento

di: Giovanna Soravia
È possibile anche in Italia la commercializzazione e l’importazione di carne di coccodrillo, secondo quanto comunicato e specificato nella recente Nota del Ministero della Salute Prot.n. 25574 del 05.11.2021.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 625/2019 sono carni di rettili le “parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione”.

In particolare, il documento richiama la normativa europea che richiede, per la commercializzazione nel territorio UE delle carni di rettili da allevamento, tali requisiti e condizioni: “- provengono da Paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405; - sono scortate all’atto dell’introduzione nell’UE dal certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; - non sono nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 o sono autorizzate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione”.

Poiché, ad oggi, le sole carni di rettili da allevamento in merito alle quali si hanno informazioni certe di un consumo significativo prima del 1997 sono quelle appartenenti alla specie “Crocodylus nilotikus”, il Ministero conclude la Nota ritenendo che solo la carne di coccodrillo allevato di tale specie può essere oggetto sia d’importazione da Paesi terzi, che di scambi intra-UE da altri Paesi della UE, ai fini della sua commercializzazione sul territorio nazionale.

Resta salvo, infatti, quanto specificatamente previsto dalla normativa in materia di novel food.

 (continua...)