Identificazione delle modifiche introdotte dal DM 24 novembre 2021 al DM 3 agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”), in vigore da 1° gennaio 2022

Identificazione delle modifiche introdotte dal DM 24 novembre 2021 al DM 3 agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”), in vigore da 1° gennaio 2022

di: Emanuele Lischetti

Il decreto 24 novembre 2021, “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, pubblicato su G.U. del 2 dicembre 2021, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, cioè l'1 gennaio 2022.

Il decreto è stato subito ribattezzato “Decreto Errata-corrige” del “Codice”, poiché, secondo le indicazioni dell’articolo 1, l’allegato 1 va a modificare il corrispondente allegato 1 del DM 3 agosto 2015, conosciuto, appunto, come Codice di prevenzione incendi.

Nella tabella presente nell’approfondimento, viene messo a confronto vecchio e nuovo testo, identificando le modifiche introdotte dal DM 24 novembre 2021, da applicare a partire dall’1 gennaio 2022.

Le modifiche sono per lo più piccole correzioni sintattiche alle definizioni del Codice. Le novità introdotte riguardano principalmente la sezione G.1 Termini, definizioni e simboli grafici, alcune tabelle della strategia S.4 Esodo, alcuni riferimenti alle RTV.
Secondo il D.M. 24 novembre 2021 le attività che sono state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il decreto 3 agosto 2015 e s.m.i., ovvero alle stesse già conformi, non sono oggetto di adeguamento alle disposizioni del decreto.