Validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Nuova proroga dei termini.

Validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Nuova proroga dei termini.

di: Sonia Corna
Secondo quanto stabilito dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Considerato che il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021, i documenti di cui sopra conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.
Partendo da questa premessa, con Circolare 27 aprile 2021, n. 14282, (che sostituisce, nelle parti corrispondenti, la precedente circolare 1 marzo 2021, n. 7203) il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto a riepilogare i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida, prendendo in considerazione i seguenti 3 punti:
1. PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
3. ATTESTAZIONI SANITARIE

Successivamente, tenendo conto dell'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ed in particolare delle disposizioni in materia di proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121 del Codice della Strada, il Ministero ha emanato la nuova circolare 3 maggio 2021, n. 14832 che va a sostituire la precedente n. 14282.

Per i dettagli vi inviatiamo a leggere la Guida predisposta da Giovanni Adamo