La deroga prevista dagli
Accordi Multilaterali M339 e RID 05/2021 permette fino al 30 settembre 2021 il riempimento e il trasporto terrestre di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi a scopo di ricarica e che hanno superato il termine delle prove e controlli periodici, per un limitato numero di gas.
La deroga è valida in tutti gli Stati che hanno siglato questi accordi.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura:
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M339)” per il trasporto stradale;
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (5/2021)” per il trasporto ferroviario.
Recipienti a pressione: la deroga è prevista per i numeri UN:
· UN 1002, ARIA COMPRESSA;
· UN 1013, DIOSSIDO DI CARBONIO;
· UN1046, ELIO COMPRESSO;
· UN 1070, PROTOSSIDO DI AZOTO;
· UN 1072, OSSIGENO COMPRESSO;
· UN 1660, OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO;
· UN 1956, GAS COMPRESSO N.A.S.;
· UN 3156, GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.;
· UN 3157, GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.
Recipienti criogenici chiusi: la deroga è prevista per i numeri UN:
· UN 1073, OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO;
· UN 1963, ELIO LIQUIDO REFRIGETATO;
· UN 1977, AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO.