l’articolo 87 del "regolamento biocidi", 528/2012, tabilisce che ogni Stato membro deve emanare “disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione”.
A tal proposito, lo scorso 29 novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.179 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”, in vigore dal 14 dicembre 2021.
Le sanzioni riguardano diverse disposizioni che i titolari di un’autorizzazione devono tener presente, sia nelle fase preliminare di approvazione del principio attivo, sia nella fase di commercializzazione.