Regolamento (UE) n. 2021/1962: Rettifica all’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (UE) n. 2021/1962: Rettifica all’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

di: Simona Galante


Sulla Gazzetta L400, del 12 novembre 2021, è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2021/1962Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”, che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

 

La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione che ha modificato l’allegato VI del del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning» (attenzione), corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Queste Sostanze si trovano nella tabella 3 dell’allegato VI, e sono le voci Le voci relative alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato.

Quindi, nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

Poiché le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Il regolamento (UE) n. 2021/1962 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.