Decreto Legge n. 42/2021 in materia di sicurezza alimentare: conversione in legge con modifiche

di: Giovanna Soravia
 

 Il Senato ha approvato il DDL 2201 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo2021, n.42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Le modifiche applicate in sede di conversione riguardano anche l’istituto della diffida.

L’allegato all’art.1 del DDL 2201 così dispone:
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis.–(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo2 febbraio 2021, n.27) –1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: a)l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 7 è soppresso; b)la lettera b)del comma 5 dell’articolo 8 è abrogata. Art. 1-ter.–(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno2014, n.91, concernenti l’istituto della diffida nel settore agroalimentare)–1. All’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il comma 3 è sostituito dal seguente:“3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il ter-mine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n.689 del 1981.I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedi-mento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”; b)al comma 4, primo periodo, le parole: “della sola sanzione” sono sostituite dalle seguenti: “della sanzione”». All’articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».