Consulenti ADR/RID/ADN: nuove modalità di presentazione della domanda e svolgimento dell'esame

Consulenti ADR/RID/ADN: nuove modalità di presentazione della domanda e svolgimento dell'esame

di: Angelo Fiordi
 
Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 71 del 23 marzo 2021 è stato pubblicato il D.M. 4 marzo 2021 che modifica il decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.
Il nuovo decreto, oltre a razionalizzare il numero delle commissioni di esame sul territorio nazionale, introduce sostanziali modifiche alla procedura di presentazione della domanda di esame sia come primo conseguimento che come rinnovo.
In particolare, si specifica che non è più possibile richiedere la specializzazione "Prodotti petroliferi" insieme a quella per le "Classi varie", poiché i prodotti petroliferi sono già compresi nelle classi varie; ciò vale sia per i primi conseguimenti che per i rinnovi dei certificati di formazione professionale.

Il decreto fornisce importanti chiarimenti e disposizioni in relazione alla presentazione delle domande di esame e alla modalità di svolgimento dello stesso.

- Il candidato che chiede l'integrazione della modalità prodotti petroliferi dovrà fare solo i quiz per tale modalità.

- Qualora un candidato in possesso di un certificato per una (o più) modalità (esempio trasporto stradale) chieda l'integrazione relativamente ad una o più specializzazioni, dovrà svolgere lo studio del caso relativo ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalità di trasporto posseduta, nonché i quiz per ciascuna nuova specializzazione richiesta.

-  Se il candidato, oltre all'estensione delle specializzazioni chieda una nuova modalità di trasporto, per tale modalità dovrà svolgere solo i quiz senza lo studio del caso; stesso approccio nel caso in cui venga richiesta l'estensione della sola modalità: quiz senza studio del caso.

La disposizione più importante del nuovo decreto è quella che chiarisce il fatto che non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.