Considerando n.5: “…al fine di correggere l’incoerenza tra gli obblighi di etichettatura per le bevande assemblate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e garantire la certezza del diritto per i produttori di bevande spiritose e la legittima informazione ai consumatori, è opportuno chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili alle bevande assemblate, comprese quelle ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna indicazione geografica. È altresì necessario modificare l’articolo 3, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 7, del suddetto regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura”.
Il nuovo Regolamento si applica in via retroattiva, a partire dal 25 maggio 2021.