Il prossimo 1 febbraio 2021 sarà applicabile il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento (UE) n. 98/2013.
La finalità è armonizzare e rafforzare il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali, alla luce delle differenti modalità di approccio normativo su licenze e restrizioni adottate da ciascun Stato membro. Secondo il legislatore “tale rafforzamento e armonizzazione dovrebbero inoltre garantire la libera circolazione dei precursori di esplosivi nel mercato interno e dovrebbero promuovere la concorrenza tra operatori economici e incoraggiare l’innovazione, per esempio, facilitando lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure per sostituire i precursori di esplosivi”.
Poiché il Regolamento non distingue tra sostanze e sostanze recuperate, ivi comprese le relative miscele, si ricorda che gli obblighi valgono anche per le aziende che recuperano rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
Divieti e restrizioni alla vendita di sostanze chimiche precursori di esplosivi tal quali, in miscela o derivanti dal recupero di rifiuti
21 gennaio2021
di: Filippo Bonfatti
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