Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza n. 21963, pubblicata dalla seconda sezione civile il 12 luglio.
Al centro della querelle, l'ingiunzione all'Ineq (Istituto nord est qualità) - da parte del Ministero delle Politiche agricole e forestali - di una sanzione di 50mila euro per inottemperanze rilevate nei controlli su alcune produzioni di speck Alto Adige. Nello specifico, le lacune lamentate erano consistite nell'aver dato il consenso alla dicitura sul prodotto di "Bauemspeck", omettendo di riportare tutte le indicazioni/diciture obbligatorie per il prodotto e di apporre l'etichetta con marchio Igp.
La Corte regolatrice ha dato ragione al Ministero ritenendo che l'Ineq era incorso in errore sostenendo che il bollino "Bauernspeck" su tranci potesse essere presente anche da solo, sostituendo quello Igp e che l'accertamento della presenza o meno di quest'ultimo non fosse di sua competenza (contrariamente a quanto ribadito nel disciplinare e nei regolamenti comunitari). Tutto lo speck con denominazione "Alto Adige Speck" richiede - quindi - l'obbligatoria apposizione dell'etichettatura Igp, alla quale può eventualmente aggiungersi quella "Bauernspeck", che ha carattere accessorio ed eventuale.
In particolare, la denominazione "Speck dell'Alto Adige" ovvero "Sudtirolen Speck" (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue, deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Indicazione geografica protetta".