Obbligo di nomina del consulente per gli speditori
entro il 31 dicembre 2022

Obbligo di nomina del consulente per gli speditori entro il 31 dicembre 2022

di: Angelo Fiordi

Tra le principali novità introdotte dall’edizione 2019 dell’ADR c’è quella che prevede l’obbligo di nomina del “Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose – DGSA” anche da parte delle imprese che spediscono merci pericolose entro il 31 dicembre 2022 (misura transitoria di 1.6.1.44).

Per speditore l’ADR intende “l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.”

Finché erano in vigore il D. Lgs. 40/2000 (3, comma 3, lettera b)) ed il D.M. 4 luglio 2000, n. 90/T "Individuazione delle esenzioni dalla disciplina dei consulenti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 40/2000", le esenzioni dalla nomina del consulente ADR erano definite in maniera precisa.

Dopo che il D.Lgs. 35/2010 ha abrogato il D. Lgs. 40/2000, la domanda che sorge spontanea è la seguente: le esenzioni dalla nomina del consulente applicabili alle altre figure previste dall’ADR (caricatore, riempitore, ecc.) sono valide anche per lo speditore?