Le norme tecniche, contenute nell'allegato al decreto, si andranno ad aggiungere, come Capitolo V.15, alla sezione V "Regole tecniche verticali" dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Tali norme tecniche si possono applicare (in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996) alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. Si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo.
Il decreto 22 novembre 2022 entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.