Etichettatura ambientale degli imballaggi: adottate dal MiTE le Linee Guida CONAI ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs 152/2002, come modificato dal D.Lgs n. 116/2020

Etichettatura ambientale degli imballaggi: adottate dal MiTE le Linee Guida CONAI ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs 152/2002, come modificato dal D.Lgs n. 116/2020

di: Simona Galante

Il D.Lgs 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, coinvolge il sistema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Tale decreto interviene sul Testo unico ambientale modificandone l’art. 219, comma 5, relativo ai criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Nella nuova versione della norma diventa espresso l’obbligo di indicare la natura dei materiali d’imballaggio utilizzati, facendo riferimento al sistema di identificazione contenuto nella Decisione 97/129/CE della Commissione.

Ma, a causa delle incertezze e dubbi interpretativi negli operatori coinvolti, sia riguardo all’individuazione dei soggetti tenuti ad ottemperare alle nuove disposizioni, sia in relazione alle informazioni da riportare effettivamente sugli imballaggi, sia infine per la mancata previsione di un periodo transitorio, l’applicazione dell’articolo 219,è stato sospeso fino al 31/12/2021 (Ossia è stato sospeso l’obbligo di etichettare gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili).

Per agevolare gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’etichettatura ambientale, il Conai è venuto in aiuto con suggerimenti pratici contenuti in apposite Linee guida dallo stesso elaborate.

Sennonché, con DL n. 228 del 31.12.2021 (cd. decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata introdotta un’ulteriore sospensione, sino al 30 giugno 2022, della predetta norma la quale, in sede di conversione del suddetto DL nella legge n. 15/2022, è stata fatta oggetto di un’ulteriore sospensione applicativa sino al 31 dicembre 2022, con previsione della possibilità di mantenere in commercio fino ad esaurimento delle scorte gli imballaggi privi di etichettatura ambientale che a tale data siano già stati immessi in commercio o etichettati.

È stato, inoltre, previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale disposizione ai fini della pubblicazione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica pubblicherà, delle linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale, mediante un decreto di natura non regolamentare.

Ed ecco che, in data 15 marzo 2022, tali linee guida sono state adottate dal MiTE: “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, elaborate tenendo conto delle linee guida proposte dal Conai.