Antincendio, modificati i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione

Antincendio, modificati i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione

di: Vincenzo Morena
Il Ministero dell'interno, con Decreto 14 ottobre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta del 26 ottobre, n. 251 - è intervenuto sui decreti che riguardano la classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione.

In particolare, il documento modifica il decreto 26 giugno 1984, concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", il decreto del 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e il decreto 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Con riferimento al primo decreto si è intervenuti sugli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 11 e sull'Allegato A.2.1, in relazione al dm 10 marzo 2005 sugli artt. 1, 2, 4 e Allegati A e B (questi ultimi abrogati), mentre del terzo è stata modificata la Sezione S1.

Come specificato dal Ministero, il decreto nasce dalla necessità di «applicare i metodi di prova e di classificazione del sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco del regolamento delegato (UE) 2016/364 anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base "Sicurezza in caso d'incendio" del regolamento (UE) n. 305/2011».