Dopo aver individuato quali attività oleoturistiche:
- le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività
- le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
il decreto, all'art. 2, specifica quali sono i requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche.
Spetterà alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano definire le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni del decreto.
Esse potranno anche promuovere la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonchè con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti ed istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività.
E' prevista inoltre la possibilità che venga istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attività oleoturistica.