Proseguiamo con la disanima delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In questa seconda parte (che fa seguito al primo approfondimento pubblicato il 29 aprile scorso), verranno esaminate le novità riguardanti i valori limite di esposizione.
La Direttiva (UE) 2022/431 modifica ed introduce nell’Allegato III parte A della Direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite di esposizione professionale che riguardano agenti cancerogeni molto importanti; in particolare:
- BENZENE
- ACRILONITRILE
- COMPOSTI DEL NICHEL
Vengono poi elencati i valori limite di diverse sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B e per le quali erano stati definiti nel tempo valori limite in attuazione della Direttiva 98/24/CE; si tratta quindi di semplici trasposizioni degli elenchi stabiliti con le direttive di attuazione della Direttiva 98/24/CE all’interno dell’Allegato III punto A della Direttiva 2004/37/CE. In Italia i valori limite di dette sostanze sono attualmente riportati nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/08.
Innegabilmente, seppure con fatica, il processo di aggiornamento della Direttiva 2004/37/CE sta procedendo e chiaramente non è giunto ancora a termine.
Infatti il punto 15 dell’articolo 1 della Direttiva (UE) 2022/431 chiede che la Commissione presenti (“se del caso”) entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.
Per valutare appieno gli impatti sulle aziende sarà necessario attendere lo sviluppo delle valutazioni richieste alla Commissione Europea e il recepimento italiano per verificare come le modifiche apportate dalla Direttiva 2004/37/CE verranno concretamente inserite all’interno del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08.