Prevenzione anti-Covid, delega posizione datoriale solo con pieni poteri

Prevenzione anti-Covid, delega posizione datoriale solo con pieni poteri

di: Vincenzo Morena
In materia di sicurezza sul lavoro, la delega (con atto notarile) nei confronti di un proprio dirigente - in assenza di un contestuale conferimento di poteri decisionali e di spesa riferiti all'intera struttura organizzativa - non esonera da responsabilità il datore di lavoro per l'omessa valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019".

Il principio è stato richiamato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9028 del 17 marzo, dove i Giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la pronuncia assolutoria resa nei confronti del Ceo e capo di un importante gruppo bancario, responsabile - come datore di lavoro - per le inadempienze in merito alla valutazione del rischio Coronavirus.

Il manager, imputato dei reati di cui agli artt. 29, comma 1, e 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, aveva ottenuto - nel merito - una sentenza d'assoluzione per insussistenza del fatto, in quanto aveva dimostrato di aver attribuito la qualifica di datore di lavoro ad un altro dirigente aziendale. Decisione contestata dalla Procura che, nel proporre ricorso in Cassazione, sosteneva la tesi secondo la quale la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, avrebbe dovuto essere riferita al Ceo, poiché il T.U. sicurezza definisce il datore come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Lettura "sposata" dagli Ermellini che, nell'annullare con rinvio la sentenza di assoluzione, sottolineano la distinzione tra titolare del rapporto di lavoro "in senso prevenzionale/sicuristico", e datore di lavoro "in senso giuslavoristico", inteso quest'ultimo come "titolare del rapporto di lavoro" che «ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa» con riferimento a tutta l'operatività aziendale; quando, quindi, la delega non riguarda (come nel caso in esame) "l'intera organizzazione e l'intero rapporto giuslavoristico" lascia intatta in capo al delegante la qualifica di datore di lavoro, che resta l'unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza.