L’intento della notifica PCN (Poison Centre Notification) è quello di introdurre una nuova ed unica procedura armonizzata per la notifica europea relativa alla risposta di emergenza sanitaria ed alle misure di prevenzione, prima dell’immissione sul mercato di un prodotto chimico. Così facendo, in parallelo, vengono progressivamente abbandonate le modalità e le criticità legate alle procedure nazionali di ogni Stato Membro.
Detta notifica deriva dall’applicazione dell’articolo 45 del CLP, con la produzione dell’Allegato VIII, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/542.
Secondo l’art. 45 del CLP, la trasmissione armonizzata delle informazioni sulle miscele pericolose deve essere effettuata da importatori e da utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose nello spazio economico europeo (SEE).
Le miscele pericolose, ed in particolare le miscele pericolose per i pericoli fisici e pericoli per la salute umana, sono quelle soggette alla notifica. Ne consegue, che le miscele non pericolose o pericolose per l’ambiente possono essere escluse, salvo notifica su base volontaria.
In Italia, la notifica PCN è obbligatoria anche per i detergenti non pericolosi a seguito del decreto legislativo di modifica dell’Allegato XI del D.lgs 65/2003.
Data l’importanza di questa notifica e delle informazioni che serve a trasmettere, in questo articolo si vogliono riassumere i punti chiave da considerare nell’effettuare una notifica PCN, in modo tale da rendere il processo organizzato, fluido e produttivo.
Inoltre è bene chiarire che, una volta trasmesso il dossier ad ECHA (che, in caso positivo, trasmetterà il dossier allo Stato Membro o agli Stati Membri incluso/i nella notifica), il lavoro non è finito, perché viene espressamente richiesto il costante aggiornamento dei dossier, in quanto le informazioni in esso contenute devono rispecchiare perfettamente le caratteristiche del prodotto che si trova sul mercato. Per cui, bisogna monitorare ed eventualmente aggiornare le informazioni sul prodotto pericoloso.