Il provvedimento, nell'ottica di migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) definendo le informazioni minime presenti nei dossier dei dichiaranti (suddivise per fasce di tonnellaggio) e prescrivendo la possibilità, da parte dell’Agenzia Chimica, di richiedere la conduzione di ulteriori test sperimentali e l’integrazione di informazioni aggiuntive nei dossier.
Quest’ultima possibilità avrà un significativo impatto per i dichiaranti a livello di spese per la condivisione del pagamento dei test eventualmente richiesti e condotti dai registranti capofila, e per la necessità di aggiornamento dei propri dossier di registrazione.
Le principali disposizioni introdotte o modificate sono:
- Rappresentanti esclusivi (OR) (Allegato VI):
- obbligo di fornire informazioni sui fornitori EXTRA-UE che rappresentano;
- Trasmissione di informazioni sulle sostanze oggetto di registrazione (Allegato VI)
- obbligo di descrivere le composizioni, la nano forma o l'insieme di nano forme simili relative alle informazioni presentate dal dichiarante capofila;
- chiarimento dei requisiti utili per la segnalazione di costituenti, impurità e additivi per sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici (UVCB)
- definizione delle informazioni analitiche qualitative e quantitative utili da trasmettere ai fini di una corretta identificazione della sostanza da registrare (dati ricavabili da analisi UV, IR, NMR, MS o diffrazione)
- obbligo di inserire una descrizione dei metodi analitici o protocolli sperimentali che giustifichino l’interpretazione dei dati sperimentali ottenuti
- Studi di tossicità per la riproduzione e lo sviluppo (Allegati VII; VIII; IX; X)
- definita la specie animale da sottoporre al test (ratto)
- stabilite le vie di esposizione alla sostanza oggetto d’indagine in base al relativo stato fisico: via orale per sostanze solide e liquide; via inalatoria per sostanze gassose
- La scelta di una specie diversa o di una via di somministrazione diverse può essere effettuata solo e soltanto previa giustificazione pertinente al caso
- Studi di tossicità acquatica a lungo termine e studi di degradazione e bioaccumulo (Allegati VIII; IX; X):
- introduzione della possibilità di richiedere da parte dell’ECHA o di proporre per i dichiaranti studi di tossicità acquatica a lungo termine qualora le relative prove di tossicità a breve termine fossero insufficienti per un’adeguata valutazione della sicurezza chimica
- informazioni su degradazione e bioaccumulo possono essere richieste dall’ECHA o proposte dai dichiaranti qualora risulti necessario approfondire proprietà PBT o vPvB della sostanza oggetto d’indagine.
Il Regolamento deve essere applicato obbligatoriamente dal 14 ottobre.
Documento modificato | Documento modificante |
Regolamento CEE/UE 18 dicembre 2006, n. 1907 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l´autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un´Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE | Regolamento CEE/UE 24 marzo 2022, n. 477 Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
Modifiche apportate |
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